La data di immissione sul mercato è una nozione molto importante, in quanto è il limite entro cui un produttore è tenuto ad osservare determinati obblighi, individuati dalla normativa di riferimento a seconda del prodotto, per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dei consumatori o degli operatori, in caso si tratti di componenti interni.
Capita spesso, soprattutto in caso di prodotti B2B che la cosiddetta immissione sul mercato possa essere paragonata all’installazione o alla “messa in servizio” o ancora all’uso personale (ad es. macchine usate dallo stesso produttore). Non è sempre così, soprattutto quando si ha a che fare con una filiera produttiva.
La prima definizione di immissione sul mercato
Una definizione di immissione sul mercato europeo è offerta dal Regolamento n. 765/2008 che pone “norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93”.
Nel dettaglio, con immissione sul mercato si intende “la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario” ovvero “la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”.
Le stesse definizioni sono poi riprese nel recente Regolamento (UE) n. 2019/1020 “sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011”, che ridefinisce la messa a disposizione sul mercato come ogni “qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito”.
Ricordiamo che l’applicazione di questo Regolamento è stato rimandato al 2021, tuttavia per quanto riguarda questo aspetto la definizione rimane pressoché invariata.
La Guida Blu e l’uso finale
Per precisare ulteriormente la definizione, la commissione europea ha messo a punto una Comunicazione dal titolo “La guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2016” (2016/C 272/01) in cui viene specificato che “il prodotto deve essere conforme ai requisiti di legge in vigore al momento dell’immissione sul mercato (o della messa in servizio)”, puntualizzando quanto già accennato in alcune disposizioni di armonizzazione dell’Unione europea: la messa in servizio, o l’uso personale, sono considerati equivalenti all’immissione sul mercato. Il punto 2 di tale Comunicazione esplicita, inoltre, che “la fornitura di un prodotto è considerata una messa a disposizione sul mercato dell’Unione esclusivamente quando il prodotto è inteso per l’uso finale nel mercato dell’Unione”. Secondo la Commissione, quindi, “la fornitura di prodotti per l’ulteriore distribuzione, per l’incorporazione in un prodotto finale, per l’ulteriore lavorazione o la raffinazione allo scopo di esportare il prodotto finale fuori dal mercato dell’Unione non è considerata una messa a disposizione”, garantendo una tracciabilità del prodotto lungo tutta la catena di fornitura, così anche che i componenti di tale catena siano conformi alle norme vigenti, nel momento in cui il reale prodotto finale (che li contiene) è immesso sul mercato. Inoltre, nella Guida Blu viene precisato che “la messa a disposizione di un prodotto presuppone un’offerta o un accordo (scritto o verbale) tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento della proprietà, del possesso o di qualsivoglia altro diritto concernente il prodotto in questione una volta ultimata la fase di fabbricazione. Il trasferimento non richiede necessariamente la consegna materiale del prodotto”.
Per quanto questa Comunicazione sia più una raccomandazione che una legge vera e propria, sono tuttavia precisate meglio le definizioni di “messa a disposizione” e “immissione sul mercato” e soprattutto di “prodotto finale” dell’Unione europea, con lo scopo di evitare fraintendimenti o interpretazioni contraddittorie.
Immissione sul mercato in sintesi
La corretta individuazione del momento di immissione sul mercato svolge un ruolo fondamentale per identificare la normativa di riferimento. Il rapporto tra immissione sul mercato / conformità può in effetti far sorgere alcuni dubbi tra i produttori, soprattutto nel caso del B2B e in cui sia subentrata una modifica normativa prima che il prodotto pervenga agli utenti finali.
Per potersi parlare di immissione sul mercato europeo, quindi, non è sufficiente la mera produzione del prodotto in un qualsiasi stato membro, ma è richiesta una vera e propria messa a disposizione del reale prodotto finito sul mercato interno, sia essa a livello di distribuzione sia essa a livello di consumo.
Pertanto, nel momento in cui il produttore immette sul mercato la macchina, attraverso accordi verbali o scritti, o attraverso l’offerta del bene anche tramite pubblicità o inviti all’acquisto, il prodotto deve essere già dotato di dichiarazione di conformità, sulla base della disciplina vigente in quello specifico momento.
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare questo utile approfondimento o di rivolgervi a professionisti in merito di legislazione europea.
Per altri articoli sulla quadristica, riscaldamento, refrigerazione o a carattere generale, vi invitiamo a consultare il nostro blog, oppure veniteci a trovare su fandis.com.
Lascia un commento